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La Fondazione La struttura

La struttura
La tipologia giuridica che ci è apparsa maggiormente idonea al caso di specie è rappresentata dalla cosiddetta “Fondazione di partecipazione”, costituente la risultante evoluta di una “convergenza tipologica” tra le due nozioni soggettive non societarie più importanti del sistema soggettivo giuridico, e cioè la fondazione e l’associazione.

Com’è noto, infatti, l’espressione “fondazione di partecipazione” è volta a designare una tipologia soggettiva assolutamente fondazionale, ma caratterizzata dalla presenza di un corpo personale di riferimento (i cosiddetti “aderenti” e i “sostenitori” o “soggetti simili”), nonché da regole di ampliamento possibile ed aperto dal novero dei c. d. “fondatori promotori”, cioè i soggetti che, in concomitanza alla stipula dell’atto costitutivo hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale e alla nascita del soggetto.

E’ noto peraltro, che il termine “partecipazione”, tradizionalmente designante, nel linguaggio comune, aspettative di “ritorni economici”, non attiene, nel caso, ai risultati o alle disponibilità monetarie della fondazione, bensì alla condivisione di un progetto non lucrativo, o etico sociale, che la fondazione stessa persegue, a cui i diversi soggetti che caratterizzano il contesto di promozione della fondazione stessa intendono “partecipare” attivandosi nel perseguimento dello stesso.

I punti qualificanti del modello proposto risultano i seguenti:

1) la “Fondazione di partecipazione” consente di delineare, in unità di contesto spazio/temporo/decisionale, i ruoli, come si è detto, di soggetti pubblici e soggetti privati. Con l’ingresso congiunto in prima persona di enti pubblici e privati si determina il vantaggio di un assetto ad un tempo più coinvolgente e flessibile, in ragione delle diverse scelte possibili in merito al ruolo “attivo” dei fondatori e all’ingresso dei medesimi negli organi di gestione. Sarà ovviamente lo statuto a stabilire prerogative, funzioni e “peso” dei singoli partecipanti;

2) la “Fondazione di partecipazione” si presenta quale soggetto giuridico garante la continuità in quanto, essendo ente autonomo ma non svincolato dai soggetti che lo costituiscono, vive di vita propria indipendente dagli eventi che possono “colpire” i fondatori. E’ ovvio come tale caratteristica sia funzionale alla progettualità, alla durata ed alla efficienza delle strutture e dei servizi della fondazione.

Sotto il profilo strettamente soggettivo, detta tipologia giuridica è caratterizzata dai seguenti elementi:

I. possibile presenza degli Enti Pubblici Territoriali (Regione, Provincia, Comune) sia in veste di fondatori promotori sia, eventualmente, mediante propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione;

II. presenza di Fondatori costituita da privati, aziende o altri enti finanziatori che contribuiscono in modo significativo a dotare la Fondazione dei mezzi necessari per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, oltre a portare in essa l’esperienza e la capacità imprenditoriale, nel nostro caso non finalizzata all’utile egoistico;

III. presenza di Aderenti e Sostenitori i quali, mediante il versamento di somme di denaro una tantum o pluriennali, ovvero mediante la prestazione di un’attività professionale volontaria od ancora, mediante la donazione di beni materiali od immateriali, contribuiscano in modo determinante al perseguimento delle finalità dell’Ente.

Sotto il profilo fiscale , come già accennato, il modello della “Fondazione di partecipazione” potrà usufruire delle agevolazioni fiscali tipiche degli enti non commerciali, nonché – in presenza dei necessari requisiti formali e sostanziali previsti dal D. Lsg. 460/1997 – assumere la qualifica di Onlus.
 
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