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La Fondazione Lo statuto

Lo statuto
Nella stesura dello Statuto abbiamo innanzitutto inteso tenere nettamente distinte le finalità istituzionali dell’ente rispetto alle sue attività strumentali, accessorie e connesse al perseguimento delle prime, a tutto vantaggio dell’operosità degli organi direttivi dell’ente.

Difatti, all’interno dell’articolo 3, laddove il primo capoverso, relativo alle finalità istituzionali, descrive il quadro entro cui si individuano gli obbiettivi essenziali della Fondazione, il secondo capoverso, relativo alle attività, esemplifica, non tassativamente, una serie di atti e contratti che possono avere anche natura commerciale, ovviamente non prevalente.

Altra distinzione che abbiamo ritenuto opportuno manifestare con enfasi, all’interno dello statuto, è stata quella tra Patrimonio della Fondazione (art. 4), da un lato, e Fondo di Gestione (art. 5) dall’altro. Mentre il primo comprende il Fondo di Dotazione e il Patrimonio in senso stretto, il secondo annovera le entrate che costituiranno la “cassa Corrente” della Fondazione (e quindi le risorse spendibili per l’operatività dell’ente).

Quanto al profilo soggettivo della “base soggettiva” promotrice, abbiamo provveduto a ripartire i membri della costituenda Fondazione nelle seguenti categorie:

1. Fondatori Promotori: (art. 7) sono i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, contribuendo alla dotazione del patrimonio iniziale dell’ente. Abbiamo inoltre previsto che determinati soggetti, su nomina del Consiglio di Amministrazione, possano diventare, in prosieguo di tempo, Fondatori Promotori, aderendo alla Fondazione anche successivamente alla sua costituzione. In questo caso essi avranno gli stessi diritti e prerogative dei Fondatori Promotori originari Abbiamo previsto, per ovvie esigenze di stabilità, che i Fondatori Promotori abbiano il diritto di nominare, riuniti in apposito Comitato da essi costituito, quattro membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che il Presidente della Fondazione stessa, garantendo loro, in tal modo, il debito “peso” nell’organo centrale e sovrano della Fondazione.

2. Partecipanti Sostenitori: (art. 8) sono tutti quei soggetti che aderiscono alla Fondazione , sulla base di un impegno anche economico pluriennale, sempre in subordine a delibera apposita del Consiglio di amministrazione.

3. Partecipanti Aderenti (art. 9) costituiscono una categoria di partecipanti che aderiscono alla Fondazione mediante il versamento di un contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura minore di quello previsto per i Partecipanti Sostenitori, essi detengono la qualifica di Aderenti per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Aderenti e Sostenitori costituiscono il Collegio di Partecipazione (art. 12), che rappresenta il principale organo consultivo corrente della Fondazione e ha il diritto di nominare due membri nel Consiglio di Amministrazione.

Quanto agli altri organi della Fondazione, l’organo che può definirsi “sovrano” nella Fondazione di Partecipazione, è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di tutti i più significativi poteri gestionali e di conduzione, che comprendono anche quello di modifica statuaria. Occorre osservare che nello statuto abbiamo ipotizzato un Consiglio di Amministrazione composto da sette amministratori, ma resta inteso che si potrà, ovviamente, aumentare o diminuire la composizione, nonché variare la rappresentanza, in esso, della categoria dei Fondatori Promotori, modificando il numero dei componenti da essi nominabili.

Il Consiglio di Amministrazione: (art. 14) è l’organo deputato a deliberare in ordine agli atti essenziali della vita della Fondazione, ed è composto, come accennato, in diverse proporzioni, da Fondatori Promotori e da Partecipanti Aderenti e Sostenitori. Al riguardo, vi segnaliamo che all’interno di tale organo possono anche essere previsti diversi tipi di quorum (ad esempio, un quorum determinato con maggioranze “ per testa” ed, in via d’eccezione, un quorum determinato con il metodo del voto ponderato, onde assicurare la maggioranza ai Fondatori Promotori in ordine a determinate delibere);

Il Comitato dei Fondatori: anche se non espressamente annoverato fra gli “organi” della Fondazione, ad esso è attribuito un potere di promozione e di presenza rilevante, che si inserisce nelle funzioni del Consiglio di Amministrazione ma sempre senza riflettere alcunché di assembleare. La riferibilità diretta ai fondatori costituisce una premessa per una maggiore rilevanza del comitato in parola, che può divenire l’organo di discussione per eccellenza tra gli apportatori di mezzi di capitale;

Il Presidente della Fondazione: (art. 16) svolge la funzione tipica e tradizionalmente riconosciuta all’organo di guida rappresentativa;

Il Collegio dei Revisori: (art. 17) assicura la regolare tenuta della contabilità e dei flussi finanziari della Fondazione;

Il Segretario Generale: (art. 18) tale organo collabora con il Presidente della Fondazione per lo svolgimento degli incarichi di sua competenza.
 
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